ATTENZIONE: per gli accordi da sottoscriversi dinanzi all'Ufficiale di stato civile è necessario riservare un appuntamento
previa presentazione di dichiarazione resa sulla modulistica disponibile a seguire
Nuove disposizioni per la separazione personale fra coniugi, il divorzio e la modifica delle condizioni in essere di separazione e divorzio
Con decreto legge 12 settembre 2014 n. 132 “recante misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile” (convertito con modificazioni in Legge 10 novembre 2014 n. 162) sono state introdotte novità significative per i coniugi e che prevedono:
- la conclusione - in presenza di particolari requisiti- di accordi di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio dinanzi al Sindaco - in qualità di Ufficiale di Governo - del comune di residenza di uno dei coniugi o di iscrizione / trascrizione del matrimonio
- la convenzione di negoziazione assistita da un avvocato, per la soluzione consensuale di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio
Ai fini della loro applicabilità e pubblicità, sia gli accordi conclusi dai coniugi dinanzi al Sindaco o suo delegato, che le convenzioni di negoziazione assistita, sono iscritte nei Registri dello Stato Civile del comune competente ed annotate sugli atti di nascita dei coniugi e sull'atto di matrimonio.
Accordi conclusi dinanzi all' Ufficiale di Stato Civile con l'assistenza facoltativa di un avvocato, di separazione personale dei coniugi, o di scioglimento/ cessazione degli effetti civili del matrimonio o, di modifica delle condizioni di separazione o divorzio
Casi in cui è possibile sottoscrivere un accordo in Comune:
1. separazione;
2. divorzio ovvero cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con rito religioso;
3. divorzio ovvero scioglimento del matrimonio celebrato con rito civile;
4. modifiche delle condizioni di separazione/divorzio (dell'assegno di mantenimento);
5. riconciliazione dalla separazione.
Requisiti per la separazione/divorzio:
- NON devono esserci figli minori;
- NON devono esserci figli maggiorenni incapaci o soggetti ad handicap grave od economicamente non autosufficienti;
- NON è possibile stabilire patti e accordi patrimoniali/economici (acquisto/cessione/vendita di beni);
- aver contratto/trascritto il matrimonio in un Comune italiano o che almeno uno dei coniugi abbia la residenza nel Comune di Lucca.
- Per il divorzio: devono passare 6 mesi dalla data di accordo di separazione consensuale oppure 1 anno dalla data di separazione giudiziaria;
*Attenzione: dopo della separazione il divorzio non è automatico, ma è necessaria avviare un nuova procedura che sarà identica a quella per la separazione (documentazione da presentare e accordi da sottoscrivere).
Documentazione da presentare:
1. ciascun coniuge deve compilare l'istanza in ogni sua parte e sottoscriverla usando la modulistica sottoriportata;
2. un documento di riconoscimento di ciascuna delle parti, in corso di validità;
3. eventuale sentenza di omologa/giudiziaria di separazione in tribunale;
4. ricevuta di un unico versamento di € 16,00 quale diritto fisso. Il pagamento può essere effettuato tramite: PagoPA seguendo le istruzione allegate alla presente, con la causale "separazione [oppure] divorzio in Comune + COGNOMI DEGLI INTERESSATI" . Vedi guida infografica al pagamento.
Opzionale:
- le parti possono stabilire un assegno di mantenimento (che viene inquadrato come assistenza e non come patto patrimoniale);
- è possibile farsi assistere da uno o più avvocati;
Procedura:
1. I coniugi devono preparare e compilare la documentazione richiesta al punto precedente e possono trasmetterla in una di queste due modalità:
a. inviando a: comune.lucca@postacert.toscana.it (che riceve anche da email non certificate), oppure protocollo@comune.lucca.it;
b. consegnarla a mano presso lo sportello di Protocollo - piazza San Giovanni Leonardi n. 3 - 55100 Lucca - dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00 - martedì e giovedì pomeriggio dalle ore 15.00 alle ore 17.00
2. Successivamente all'acquisizione dell'istanza sarà avviata l'istruttoria, al termine della quale gli interessati saranno contattati per riservare un appuntamento.
3. Quindi (eventualmente assistiti da avvocato) questi devono presentarsi personalmente il giorno e l'ora dell'appuntamento davanti all'Ufficiale di Stato Civile per rendere dichiarazione di volontà e concludere, sottoscrivendo, un accordo, e in quell'occasione si deciderà la data del secondo appuntamento, in quanto:
4. L'accordo dovrà essere confermato dopo minimo 30 giorni alla presenza tassativa delle due parti, pena l'annullamento dell'accordo stesso.
Effetti giuridici separazione/divorzio:
decorreranno dalla data di sottoscrizione dell'accordo.
Attestazioni: successivamente alla conferma sarà rilasciato un estratto di matrimonio attestante l'avvenuta separazione o divorzio solo in caso questo sia stato contratto in Lucca, altrimenti lo si dovrà richiedere al Comune che detiene l'atto di matrimonio, a seguito della nostra comunicazione di accordo.
Coniugi extracomunitari: nel caso in cui uno o entrambi i coniugi non avessero una delle cittadinanze della Comunità Europea, o oltre questa avessero una cittadinanza di un paese extracomunitario, prima di procedere con l'accordo di separazione/divorzio è necessario verificare, oltre ai requisiti su esposti, che:
• il matrimonio sia presente o trascritto in un Comune italiano;
• l'ordinamento giuridico del proprio paese di origine riconosca la procedura di separazione/divorzio dinanzi all'Ufficiale di Stato Civile di un Comune Italiano.
Modifica del contenuto di separazione e divorzio: su richiesta congiunta, con le stesse modalità dell'istanza di separazione e divorzio, è possibile modificare quanto stabilito in un accordo di separazione e divorzio sottoscritto in comune, introducendo/modificando/eliminando un assegno di mantenimento per la parte più debole.
*Attenzione: è possibile modificare anche quanto stabilito in un provvedimento di separazione o divorzio nelle seguenti ipotesi:
◦ non ci sono più figli da mantenere economicamente;
◦ la modifica riguardi solo e unicamente l'assegno di mantenimento stabilita dal giudice per la parte più debole.
Tempi
Come da legge sul procedimento i tempi possono arrivare al massimo a 30 giorni dalla ricezione dell'istanza degli interessati, periodo che può interrompersi in caso di richiesta di integrazioni.
Dalla sottoscrizione dell'accordo alla sottoscrizione della conferma devono passare minimo 30 giorni.
Dalla separazione consensuale all'invio dell'istanza di divorzio devono intercorrere 6 mesi.
Dalla separazione giudiziaria all'invio dell'istanza di divorzio deve intercorrere 1 anno.
Dove rivolgersi e quando
previo appuntamento riservato con le modalità sopra descritte al Servizio di Stato Civile presso la sede dei Servizi Demografici - Via S. Paolino, 140
L'Ufficio è aperto:
Ufficio Separazioni/Divorzi
orario: dal lunedì al venerdì dalle 09:00 alle 13:30, martedì e giovedì dalle 15:00 alle 17:00
telefono: 0583.442840
Modulistica da presentare per l'avvio del procedimento
Convenzione di negoziazione assistita da almeno un avvocato per parte, per la soluzione consensuale di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio
La negoziazione conclusa dagli avvocati al fine di raggiungere una soluzione consensuale, una volta ottenuto (secondo il caso) il nulla-osta o l'autorizzazione del Procuratore della Repubblica, è trasmessa in copia autentica e nel termine perentorio di 10 giorni all'Ufficiale di Stato Civile del comune di iscrizione o trascrizione dell'atto di Matrimonio, per la trascrizione nel Registro dello Stato Civile, ai sensi dell'art 63 del dpr 3 novembre 2000 n. 396, inerente l'ordinamento dello stato civile, e l'annotazione sull'atto di matrimonio e sugli atti di nascita dei coniugi ai sensi dell'art 69 e 49 dello stesso dpr 396/2000.
Con la negoziazione assistita è possibile superare gli impedimenti presenti nel procedimento di accordo in Comune, ovvero:
1. la presenza di figli minori, o maggiorenni non autosufficienti economicamente/fisicamente
2. accordi economici sui beni (acquisto/cessione/vendita di beni)
Per richiedere la separazione/il divorzio/la modifica di separazione e divorzio con negoziazione assistita è necessario informarsi presso uno studio legale che svolga questo servizio.
Documentazione da inviare/presentare
Da ciascun avvocato di parte, copia autenticata della convenzione negoziata, recante (secondo il caso) nulla-osta o autorizzazione del Procuratore della Repubblica, completa dei dati identificativi/informazioni necessarie.
Dove rivolgersi e quando
La documentazione potrà essere trasmessa:
- per pec: comune.lucca@postacert.toscana.it
- per posta a: Comune di Lucca Via S. Giustina 6 - 55100 Lucca
- consegnata direttamente a: Ufficio Protocollo Piazza San Giovanni Leonardi, 3 - 55100 Lucca - dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00 - martedì e giovedì pomeriggio dalle ore 15.00 alle ore 17.00
Informazioni
Ufficio Separazioni/Divorzi
orario: dal lunedì al venerdì dalle 09:00 alle 13:30, martedì e giovedì dalle 15:00 alle 17:00
telefono: 0583.442840
Il divorzio breve
le disposizioni in materia di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, nonchè di comunione tra i coniugi di cui alla Legge 6 maggio 2015 n° 55 (meglio note come divorzio breve)sono in vigore dal 26 maggio 2015.
Tali disposizioni consentono di poter richiedere il divorzio, nella procedura di separazione personale, dopo 12 mesi dall'avvenuta camparizione dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale e dopo sei mesi in caso d separazione consensuale

Guida al pagamento con PagoPA